Eccovi un repertorio di domande che sono solitamente poste dai clienti.
Ci auguriamo che, fra le righe, possiate trovare il quesito che vi interessa maggiormente , dandogli una risposta appropriata e professionale.

Che cos'è il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Con la ricevuta del permesso di soggiorno un cittadino extracomunitario può fare rientro nel proprio paese?
Qual è la procedura da seguire per assumere un cittadino extracomunitario?
Ricongiungimento familiare degli stranieri: chi può chiederlo, le procedure per il rilascio del nulla osta e i moduli
Presentare richiesta per l’ingresso dei familiari al seguito del lavoratore.
Quali documenti servono per fare la residenza in Italia? E la carta di identità?
Assistenza sanitaria in Italia.

DOMANDA:
Che cos'è il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni (pdf 13 Kb) che offrono questo servizio o presso i Patronati (pdf 2 Kb)

Alla domanda è necessario allegare:

* copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
* copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
* certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
* un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
* copie delle buste paga relative all'anno in corso;
* documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
* bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50€)
* contrassegno telematico da euro 14,62

Il costo della raccomandata è di euro 30.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

* avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
* avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

* entrare in Italia senza visto;
* svolgere attività lavorativa;
* usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
* partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

* esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
* frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
* soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.
In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Divieti e revoche

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

* per motivi di studio o formazione professionale;
* per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
* per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
* per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
* ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

* se acquisito fraudolentemente;
* in caso di espulsione;
* quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
* in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
* in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
* in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.
(Fonte: Polizia di Stato)

DOMANDA:
Con la ricevuta del permesso di soggiorno un cittadino extracomunitario può fare rientro nel proprio paese?
Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:

* della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
* del titolo di soggiorno scaduto,
* del passaporto o altro documento equipollente.


La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che:

* l'uscita e il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
* lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
* il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.

Con la circolare (pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.

DOMANDA:
Qual è la procedura da seguire per assumere un cittadino extracomunitario?
Per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi”, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.
Come si presenta la domanda

Nel caso in cui si conosca il lavoratore da assumere, occorre presentare allo Sportello Unico:

* richiesta nominativa di nulla osta al lavoro secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007
* documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione
* proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza
* dichiarazione di impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

PRIMA FASE ALLO Sportello Unico Immigrazione

Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.

Lo Sportello Unico:

* acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
* acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.

In caso di parere favorevole:

• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;
• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E’ importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto.
Il lavoratore straniero, appresa la notizia dell’avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto all’autorità consolare presso il Paese di residenza. Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all’INPS ed all’INAIL.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
SECONDA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.
Rilascio del permesso di soggiorno

Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico, il lavoratore deve recarsi presso un Ufficio Postale per spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l’apposita busta. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà all’indirizzo o all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

documento

Si possono scaricare qui di seguito i moduli per la presentazione delle domande di prima assunzione presso lo Sportello unico per l'immigrazione (per visualizzare i file è necessario installare il programma Adobe Acrobat Reader 5.0 o superiore)





RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLA OSTA PER UN CITTADINO STRANIERO RESIDENTE ALL´ESTERO PER L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO O A CARATTERE STAGIONALE
RICHIESTA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO

Può essere presentata domanda di nulla osta al lavoro subordinato per le categorie di lavoratori indicate nel decreto flussi 2007. La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.

RICHIESTA NULLA OSTA AL LAVORO STAGIONALE

Per l'anno 2008 il decreto flussi ha ammesso 80.000 lavoratori stagionali non comunitari

* decreto flussi lavoratori stagionali 2008

La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all´estero, per le particolari categorie di lavoro

previste dall´articolo 27, I comma del Testo unico che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d´ingresso.

L´invio delle istanze per il rilascio del nulla osta all´accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall´articolo 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del Testo unico sull´immigrazione va effettuato secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.

Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l´attività lavorativa.

La procedura per il rilascio del nulla osta è analoga a quella sopra descritta.

* Per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all´estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell´ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell´art. 27 del Testo unico), le istanze vanno presentate, anziché allo sportello, alla Direzione generale del mercato del lavoro – Ufficio per il collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, competente al rilascio del relativo nulla osta.
* Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane (lett. p) articolo 27), il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal Coni.

I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l´impresa; per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno.
Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - articolo 27, rispettivamente lett. h) e q) - nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. In questi casi non è prevista alcuna procedura presso lo Sportello unico.
Richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato riguardante docenti di scuole e università straniere operanti in Italia

(Legge 103/2002)
Modello DS
Per i lavoratori extracomunitari impegnati in progetti speciali

La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti

In caso di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante e un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo (Modello Q), valgono le disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (n. 9 dell'8 marzo 2005, reperibile all'indirizzo http://www.welfare.gov.it/).
In questi casi le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica, che andrà poi inviato, con raccomandata postale A.R., allo Sportello unico, quest'ultimo provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata.
ATTENZIONE. La ricevuta di ritorno viene rispedita all'indirizzo del mittente. Tuttavia, poiché deve essere esibita dallo straniero all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che, nella ricevuta, oltre al nome del datore di lavoro, sia riportato anche quello del lavoratore straniero. Il contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come stabilito dalla legge.
L´obbligo di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell´instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ai sensi dell´articolo 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l´avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge a un altro precedentemente contratto.
Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello unico, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione con le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro per l’invio delle comunicazioni obbligatorie.
Modelli Q

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale e per lavoro stagionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro (modello Q).
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l´esito allo Sportello.
Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello unico ne dà comunicazione allo straniero.
In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Lo Sportello, infine, comunica allo straniero la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

La domanda (modello VA o VB) deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.

Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.
In questo caso non viene fatta la verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato o per lavoro autonomo relative all´anno in corso. Tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo viene decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell´anno successivo.
Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello unico convoca lo straniero che sottoscrive il contratto e la richiesta del permesso di soggiorno.
CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO NEL CASO IN CUI IL TITOLARE ABBIA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA IN ITALIA O ABBIA COMPIUTO I 18 ANNI IN ITALIA

Nel caso, invece, di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che si trovi in una delle situazioni sopra specificate, presenta allo Sportello unico la richiesta (mod. Z2) secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
Richiesta di certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo

Casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno in corso.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello unico competente la domanda, redatta sull´apposita modulistica per il rilascio della certificazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l´esito allo Sportello.
Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall´articolo 26 del Testo unico sull´immigrazione per l´esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello unico ne dà comunicazione allo straniero.
In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti e provvede a far sottoscrivere all´interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La domanda (mod Z) deve essere presentata telematicamente.
Fonte: Ministero dell'Interno

DOMANDA:
Ricongiungimento familiare degli stranieri: chi può chiederlo, le procedure per il rilascio del nulla osta e i moduli
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.
Per quali familiari è previsto

* coniuge maggiorenne non legalmente separato
* figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
* figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
* genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

La procedura presso lo Sportello Unico

* Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito. Le istruzioni per la compilazione del Modello S e le indicazioni nel dettaglio dei documenti relativi al reddito e all'alloggio si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line. Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.
Per l'alloggio, un certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria, originale più fotocopia, (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza o presso la Asl di appartenenza).
Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:
- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia),
- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).
Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso. Secondo le norme in vigore (art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.
* Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
* Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
* Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
* Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere potrà esibire all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.
* Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
* Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

Procedura per familiari al seguito

Per favorire la coesione e l’unità familiare, qualora lo straniero sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l’ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.

La documentazione che dovrà essere presentata all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere integrata da:

* fotocopia di un documento personale del delegato
* delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.

Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata
Rilascio del permesso di soggiorno

* Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.
* La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

Fonte: www.interno.it

DOMANDA:
Presentare richiesta per l’ingresso dei familiari al seguito del lavoratore.
Per favorire la coesione e l’unità familiare, ove tu sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l’ingresso al tuo seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta puoi avvalerti di un procuratore speciale.

Tale documentazione deve essere integrata da:

* fotocopia di un documento personale del delegato;
* delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.

"Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata"
Rilascio del permesso di soggiorno

* Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.
* La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.
Fonte: www.interno.it

DOMANDA:
Quali documenti servono per fare la residenza in Italia? E la carta di identità?

L’iscrizione all’anagrafe dei residenti è un provvedimento con il quale il sindaco o il suo delegato accerta la tua dimora abituale nell’ambito del territorio comunale.
Come puoi iscriverti

Per poterti iscrivere all’anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all’ufficio anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.
All’anagrafe devi dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:

* permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi;
* passaporto in corso di validità o documento equipollente;
* codice fiscale;
* documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere alternativamente:- originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l’evento, tradotti in italiano e legalizzati;
- originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Se risiedi in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura.
La registrazione in anagrafe delle richieste d’iscrizione viene effettuata solo dopo che l’ufficiale d’anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato che tu (e la tua famiglia se la richiesta è fatta anche per loro), vivi effettivamente nell’abitazione indicata. In caso di esito positivo dell’accertamento, la data di decorrenza della residenza sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune.
E’ importante sapere che:

L’iscrizione all’anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

* Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti.
* Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla Questura competente per territorio.
* Se non sei iscritto all’anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.
* Sei poi tenuto a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo sportello presso l’Ufficio Anagrafe.
* La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza.

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, hai l’obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario potrai essere cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune.
Cosa fare per cambiare residenza

Se vuoi trasferirti in un altro Comune devi presentare, entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire.
Dovrai, all’atto della presentazione di tale istanza, presentare:

* un tuo documento di identità personale in corso di validità;
* il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto;
* patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

Ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti. Nella istanza dovrai indicare le tue generalità e l'indirizzo ove intendi stabilire la nuova dimora abituale. Se andrai ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di “stato di famiglia” di quel nucleo.
Che cosa fare per cambiare indirizzo

Se vuoi cambiare indirizzo all’interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all’ufficio anagrafe del tuo Comune di residenza presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).
Cancellazione dall’anagrafe

Ricorda che verrai cancellato dai registri dell’Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza:

* per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero;
* per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti sei risultato irreperibile;
* per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e non hai provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

Carta d’identità

Per avere la carta d’identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:

* n. 3 fotografie uguali e recenti;
* passaporto valido;
* permesso di soggiorno valido o domanda di rinnovo del permesso scaduto.

Devi ricordare che la carta d'identità:
• ha una validità di cinque anni e non è considerata documento valido per l'espatrio;
• non è valida per l’espatrio, né legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.

Fonte: www.interno.it

DOMANDA:
Assistenza sanitaria in Italia.
Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale.
Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N.

* I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
* i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi;
* i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico.
Dove ci si iscrive

Per iscriverti al S.S.N. devi recarti presso la ASL del territorio in cui sei residente ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:

* documento di identità personale;
* codice fiscale;
* permesso di soggiorno;
* autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza).

Al momento dell’iscrizione potrai scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i tuoi figli.
Che validità ha l’iscrizione

* L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;
* in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

A cosa hai diritto

All’atto dell’iscrizione riceverai un documento, il “Tesserino sanitario personale”, che ti dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla regione in cui ti trovi - di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica.

1. Cittadini stranieri non iscritti al S.s.n
2. Stranieri irregolarmente presenti
3. Ingresso e soggiorno per ottenere cure mediche.
Fonte: www.interno.it

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